Art. 9.
                      (Richieste di avviamento)
1.  I  datori  di  lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2.  In  caso di impossibilita' di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti  avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine
di  graduatoria  e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche
attraverso le modalita' previste dall'articolo 12.
3.  La  richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso  l'invio  agli uffici competenti dei prospetti informativi
di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4.  I  disabili  psichici  vengono  avviati  su  richiesta nominativa
mediante  le  convenzioni  di cui all'articolo 11. I datori di lavoro
che  effettuano  le  assunzioni  ai  sensi  del  presente comma hanno
diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalita' di
avviamento  mediante  chiamata  con avviso pubblico e con graduatoria
limitata  a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
la  chiamata  per  avviso  pubblico  puo'  essere  definita anche per
singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni
della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un
prospetto  dal  quale  risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti,  il  numero  ed  i  nominativi dei lavoratori computabili
nella  quota  di  riserva  di  cui all'articolo 3, nonche' i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo
1.  Il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza  unificata,  stabilisce  con  proprio  decreto, da emanare
entro  centoventi  giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
la periodicita' dell'invio dei prospetti e puo' altresi' disporre che
i  prospetti  contengano  altre informazioni utili per l'applicazione
della  disciplina  delle  assunzioni  obbligatorie.  I prospetti sono
pubblici.  Gli  uffici  competenti,  al  fine di rendere effettivo il
diritto  di  accesso  ai  predetti documenti amministrativi, ai sensi
della  legge  7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione
nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro
puo' fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai
sensi  degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel
caso  in  cui  non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione
lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8.  Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai
sensi  del  presente  articolo,  la  direzione provinciale del lavoro
redige   un   verbale   che   trasmette  agli  uffici  competenti  ed
all'autorita' giudiziaria.
 
           Note all'art. 9:
            -    La legge  7  agosto 1990,  n.  241 (Nuove  norme  in
          materia  di procedimento  amministrativo e  di  diritto  di
          accesso  ai    documenti  amministrativi),    e' pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale 18  agosto 1990, n. 192.
            - Gli articoli 5  e 17, della legge 28 febbraio  1987, n.
          56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), sono
          i seguenti:
            "Art.   5  (Compiti    delle  commissioni  regionali  per
          l'impiego). - 1.  Le  commissioni regionali  per  l'impiego
          costituiscono l'organo  di programmazione, di  direzione  e
          di  controllo di politica  attiva del lavoro.  A  tal  fine
          esse  attuano  ogni  utile  iniziativa,  e  in particolare:
            a)  realizzano,  nel  proprio  ambito    territoriale, in
          armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale  e
          regionale,  i  compiti  della  commissione  centrale    per
          l'impiego   secondo gli  indirizzi    da  questa  espressi;
          svolgono   inoltre i  compiti  di  cui all'articolo  3  del
          decreto-legge 3   febbraio 1970, n.  7,    convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
            b)    esprimono   parere   sui programmi   di  formazione
          professionale   predisposti            dall'amministrazione
          regionale      e   propongono   la istituzione   di   corsi
          di   qualificazione    e    riqualificazione  professionale
          per    i  lavoratori iscritti nelle   liste di collocamento
          ovvero   nelle   liste di    mobilita'    per    agevolarne
          l'occupazione  in attivita' predeterminate;
            c)  possono    autorizzare,  con   propria deliberazione,
          operazioni di riequilibrio tra    domanda  e  offerta    di
          lavoro,   consentendo      che   agli  avviamenti       per
          particolari      insediamenti        produttivi,      anche
          sostitutivi,  ai  sensi    dell'articolo  7  della  legge 8
          agosto 1972, n.  464,   concorrano    lavoratori   iscritti
          nelle    liste   d'altre circoscrizioni,  ovvero   che  sia
          data    la    precedenza  a    coloro    che risiedono   in
          determinati   comuni, osservati   opportuni   criteri    di
          proporzionalita';
            d)  predispongono  programmi di inserimento al  lavoro di
          lavoratori affetti  da minorazioni   fisiche o   mentali  o
          comunque  di   difficile collocamento,   in  collaborazione
          con   le  imprese   disponibili, integrando  le  iniziative
          con  le  attivita'  di   orientamento,   di formazione,  di
          riadattamento  professionale  svolte  o  autorizzate  dalla
          regione;
            e)  possono stabilire,  in deroga  all'articolo 22  della
          legge   29 aprile  1949,    n.  264,  anche    per  singole
          circoscrizioni,    su proposta delle competenti commissioni
          circoscrizionali, modalita' diverse per l'iscrizione  nelle
          liste  di collocamento  e diverse  periodicita' e modalita'
          per  la   dichiarazione  di   conferma  nello    stato   di
          disoccupazione;
            f)   possono  esprimere     parere,  attraverso  apposita
          sottocommissione, entro e non  oltre il termine di quindici
          giorni  dalla  presentazione  della    domanda        sulle
          richieste  di  cassa   integrazione  guadagni straordinaria
          e di eventuali proroghe;
            g)     possono     determinare,    su   proposta    delle
          commissioni circoscrizionali interessate,   in relazione  a
          particolari  situazioni  locali, connesse anche al numero e
          alle caratteristiche professionali dei lavoratori  iscritti
          nelle  liste,  nonche' alla natura delle varie richieste di
          assunzione, procedure per la  convocazione  e  l'avviamento
          dei lavoratori diverse da quelle in vigore;
            h)  qualora  vi siano  fondati  motivi  per ritenere  che
          sussista violazione  della   legge  9  dicembre  1977,   n.
          903,    avvalendosi  dell'ispettorato  del  lavoro  e della
          consulenza del comitato nazionale per  l'attuazione     dei
          principi     di   parita'  di   trattamento  ed eguaglianza
          di  opportunita'  tra  i lavoratori   e   le   lavoratrici,
          possono      effettuare  indagini     presso  le    imprese
          sull'osservanza  del principio  di parita'.  I  datori   di
          lavoro   sono  tenuti a  fornire informazioni sui criteri e
          sui motivi delle selezioni".
            "Art.  17  (Convenzioni   tra   imprese   e   commissioni
          regionali    o  circoscrizionali   per   l'impiego). -   1.
          L'Impresa  o il  gruppo  di imprese,   anche   tramite   le
          corrispondenti   associazioni   sindacali, possono proporre
          alla  commissione    regionale  o    circoscrizionale   per
          l'impiego  un programma  di  assunzioni di  lavoratori, ivi
          compresi  quelli di cui  alla legge 2 aprile  1968, n. 482.
          Sulla  base di tale proposta  e dell'esame  preventivo  con
          le  organizzazioni  sindacali, territoriali dei  lavoratori
          e dei   datori di lavoro,   la  commissione  regionale    o
          circoscrizionale    puo' stipulare   una   convenzione  con
          l'impresa o  il  gruppo  di  imprese    nella  quale  siano
          stabiliti  i  tempi delle  assunzioni,  le  qualifiche  e i
          requisiti  professionali  ed attitudinali  dei   lavoratori
          da    assumere,  i    corsi   di   formazione professionale
          ritenuti necessari,   da organizzare   di intesa    con  la
          regione,   nonche',  in deroga  alle  norme  in materia  di
          richiesta numerica, l'eventuale  facolta' di  assumere  con
          richiesta  nominativa una quota  di lavoratori  per i quali
          sarebbe prevista   la richiesta  numerica.  La  convenzione
          puo'   prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione
          femminile e giovanile.
            2. La  convenzione puo' anche   prevedere l'ammissione  a
          periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei
          lavoratori.  In  detta  convenzione  saranno  determinati i
          requisiti  e i criteri di selezione e di  avviamento    per
          l'ammissione  ai  predetti    periodi  di  formazione.   Al
          termine  di  tali  periodi, l'impresa   ha   facolta'    di
          assumere  nominativamente  coloro  che  hanno  svolto  tali
          attivita' formative.
            3.  La      convenzione   stipulata   dalla   commissione
          circoscrizionale e' trasmessa  per   la  approvazione  alla
          commissione   regionale  per l'impiego.  Nel  caso  in  cui
          la    deliberazione    della    commissione  regionale  per
          l'impiego non   sia intervenuta   nel termine    di  trenta
          giorni  dal ricevimento della  convenzione, quest'ultima e'
          sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale e si   intende approvata   quando  siano
          inutilmente trascorsi  ulteriori trenta giorni.
            4.   Il   nulla   osta   di   avviamento   e'  rilasciato
          dalla  sezione circoscrizionale.
            5.   Gli oneri    conseguenti  all'attivita'    formativa
          organizzata    di intesa  con  le  regioni  sono  a  carico
          delle  regioni,  ai  sensi dell'articolo 22 della legge  21
          dicembre 1978, n. 845".