Art. 13. Assetto societario dell'ENEL S.p.a. 1. L'ENEL S.p.a. assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attivita' esercitate dalle societa' da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assemblea dell'ENEL S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie. 2. L'ENEL S.p.a. costituisce societa' separate per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) la produzione di energia elettrica; b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati; c) la vendita ai clienti idonei; d) l'esercizio dei diritti di proprieta' della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attivita' di manutenzione e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2; e) lo smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attivita' connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o societa' che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarita'. 3. Alle costituende societa' sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attivita', ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino alla predetta data l'ENEL S.p.a. puo' transitoriamente continuare l'esercizio delle attivita' di cui al comma 2. 4. Le azioni della societa' di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la medesima societa' si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. L'atto di conferimento puo' stabilire che gli effetti del conferimento, anche ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in cui si chiude l'ultimo bilancio della societa' conferente.