Art. 14. Clienti idonei 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete; b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita; c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati la capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale; d) l'azienda di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresi' diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata: a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh; b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa' consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh; b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh; b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh; c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura. 5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1 gennaio 2000, al 40 per cento il 1 gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato. 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato. 8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.
Note all'art. 14: - L'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto-Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica), cosi' recita: "Art. 10. - Le province, al fine di concorrere al conseguimento delle finalita' di cui al primo comma dell'art. 9, costituiranno una azienda speciale con i seguenti compiti: a) coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'art. 9; b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti; c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasferimento per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonche' acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9, comma terzo, n. 2), estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7; d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici; e) altri compiti attribuiti dalle province. Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma e' trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonche' all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la provincia interessata". - L'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), cosi' recita: "Art. 7 (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sulle attivita' di un'impresa, anche attraverso: a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa. 2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese: a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano". - Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 9.