Art. 15
          Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili

  1.  La  decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
e' improrogabilmente stabilita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL
S.p.a.  prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I
soggetti   che  non  rispettino  la  data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto  indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere ivi
previsto,  sono considerati rinunciatari. In caso di motivato ritardo
rispetto alla data predetta il Ministro dell'industria, del commercio
e    dell'artigianato,    ferma   rimanendo   la   decorrenza   delle
incentivazioni, puo' concedere una proroga non superiore a due anni a
fronte di un coerente piano di realizzazione.
  2.   Al   fine   di   definire  un  quadro  temporale  certo  delle
realizzazioni,   e'  fatto  obbligo  ai  soggetti  beneficiari  delle
suddette  incentivazioni  di  presentare  all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli
impianti  non  ancora  in  esercizio.  Il  mancato adempimento a tale
obbligo  comporta  la  decadenza  da ogni diritto alle incentivazioni
medesime.
  3.  Su  motivata  richiesta  dei  soggetti  di  cui al comma 1, con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,   previo   parere   favorevole  degli  enti  locali
competenti,   la   localizzazione   degli   impianti  previsti  nelle
convenzioni  di  cui  al  medesimo  comma  puo'  essere  modificata a
condizione che la funzionalita' della rete elettrica nella nuova area
interessata  non  risulti  pregiudicata.  La  richiesta  non sospende
alcuno  dei  termini  di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a
ogni incentivo pubblico, e' accolta, anche in assenza di motivazioni,
e  comunicata  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas, a
condizione  che siano stati espressi i pareri favorevoli dei predetti
enti locali.
  4.  I  soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle
facolta'  e  agli obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non
sono soggetti ad alcuna sanzione.
  5.  Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione,
la  costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per
gli  stessi  impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di
cui  al  comma  1  puo'  essere  modificata  previa comunicazione dei
soggetti  interessati  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  e  previo  parere  favorevole  degli  enti  locali
competenti  per territorio. Con le stesse modalita' i produttori che,
per  documentati  motivi  tecnici, non soddisfino i limiti di potenza
dedicata  stabiliti  in  tali convenzioni possono trasferire in altro
sito   le  quote  di  potenza  elettrica  non  producibili  nel  sito
originario.  La  comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui
ai commi 1 e 2.
 
           Note all'art. 15:
            - Per l'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n.
          481, vedi nelle note all'art. 11.