Art. 16.
       Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta
            e delle province autonome di Trento e Bolzano
  1.  Sono  fatte  salve  le  prerogative  statutarie  della  regione
autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano,
secondo  quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge
14  novembre  1995,  n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme
del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione
Valle  d'Aosta  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano e'
demandato  ad  apposite  norme  di attuazione dei relativi statuti da
emanare  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, nonche' al decreto legislativo da emanare ai sensi
dell'articolo 12, comma 10, del presente decreto.
  2.  Le  norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono
definire  norme  anche  indipendentemente  dalla disciplina di cui ai
commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12.
 
           Note all'art. 16:
            -  L'art.  2,  commi  15  e  16,    della citata legge 14
          novembre 1995, n.  481, cosi' recitano:
            "15. Nelle  province autonome di  Trento e di Bolzano  si
          applicano gli   articoli 12    e    13  del    testo  unico
          approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 31
          agosto  1972, n.  670, e  le relative norme  di  attuazione
          contenute  nel decreto  del  Presidente   della  Repubblica
          22  marzo 1974, n. 381,  e nel decreto del Presidente della
          Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
            16. Nella  regione Valle  d'Aosta si  applicano le  norme
          contenute negli articoli   7, 8, 9   e 10    dello  statuto
          speciale,    approvato con legge costituzionale 26 febbraio
          1948, n. 4".