Art. 12.
                    Nomina e durata dell'incarico
  1. In ogni  caso di vacanza della concessione, in  attesa del nuovo
affidamento della  gestione del  servizio, con decreto  del Ministero
delle  finanze  e'  nominato   il  commissario  governativo  delegato
provvisoriamente  alla riscossione  scegliendolo, previo  interpello,
tra  i soggetti  aventi  i requisiti  di cui  all'articolo  2 che  ne
facciano domanda.
  2. Se nessuno  dei soggetti indicati nel comma  1 presenta domanda,
e'  nominato  commissario  governativo il  concessionario  che  abbia
l'organizzazione   piu'  idonea   a   garantire  temporaneamente   lo
svolgimento del servizio.
  3. L'incarico di  commissario governativo ha una durata  di un anno
ed e' rinnovabile una sola volta  per un altro anno. Esso puo' essere
revocato in ogni momento.
  4. Al  commissario governativo,  si applicano, se  non diversamente
disposto, le norme stabilite per il concessionario.