Art. 12. Nomina e durata dell'incarico 1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, con decreto del Ministero delle finanze e' nominato il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2 che ne facciano domanda. 2. Se nessuno dei soggetti indicati nel comma 1 presenta domanda, e' nominato commissario governativo il concessionario che abbia l'organizzazione piu' idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio. 3. L'incarico di commissario governativo ha una durata di un anno ed e' rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso puo' essere revocato in ogni momento. 4. Al commissario governativo, si applicano, se non diversamente disposto, le norme stabilite per il concessionario.