Art. 14. Residui di gestione 1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate da riscuotere mediante ruoli, limitatamente alle rate gia' scadute durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarita' del servizio, del commissario governativo ovvero durante la vacanza della concessione. 2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione del commissario governativo o del concessionario cessato per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sono trasmessi, unitamente alle entrate gia' affidate a tali soggetti e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento, al subentrante concessionario o commissario governativo mediante appositi elenchi.