Art. 14.
                         Residui di gestione
  1.  I  residui  di  gestione   sono  costituiti  dalle  entrate  da
riscuotere  mediante  ruoli,  limitatamente alle  rate  gia'  scadute
durante  la  gestione  del   concessionario  comunque  cessato  dalla
titolarita' del servizio, del  commissario governativo ovvero durante
la vacanza della concessione.
  2.  I  residui  di  cui  al comma  1  riferiti  alla  gestione  del
commissario  governativo  o  del concessionario  cessato  per  motivi
diversi dalla  revoca e  dalla decadenza, sono  trasmessi, unitamente
alle entrate gia' affidate a tali  soggetti e per le quali, alla data
del cambiamento  di gestione,  non sia ancora  scaduto il  termine di
pagamento,  al subentrante  concessionario o  commissario governativo
mediante appositi elenchi.