Art. 15.
          Residui di gestione in caso di decadenza o revoca
  1.  Nel  caso  di  decadenza  o revoca  del  concessionario  o  del
commissario  governativo  alla   compilazione  e  trasmissione  degli
elenchi   dei   residui   di   gestione   provvede   il   subentrante
concessionario o commissario governativo.
  2.  Le spese  per la  formazione degli  elenchi sono  a carico  del
concessionario o commissario governativo decaduto o revocato.
  3. Gli  importi riscossi  sono provvisoriamente versati  alla cassa
depositi e prestiti.
  4.  Le somme  giacenti presso  la  cassa depositi  e prestiti  sono
ripartite secondo  la procedura di  cui all'articolo 31 tra  gli enti
creditori interessati secondo le rispettive spettanze.