Art. 16.
                Trasmissione e riscossione dei residui
  Le  modalita'  di compilazione  e  trasmissione  degli elenchi  dei
residui di  gestione sono  definite con  decreto del  Ministero delle
finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
  2. In  tutte le ipotesi  di cambiamento di gestione  il subentrante
concessionario o commissario governativo  continua, ove possibile, la
procedura di  riscossione gia'  avviata dal cessato  concessionario o
commissario governativo,  ovvero pone in  riscossione i residui  e le
altre entrate  ricevute in carico  secondo la procedura  prevista dal
presente decreto.  A tal fine  la consegna dei residui  e' equiparata
alla  consegna dei  ruoli  e  fino alla  consegna  i  termini di  cui
all'articolo 19,  comma 2,  lettere a),  b) e  c), sono  interrotti e
riprendono a decorrere dalla data di tale consegna.
  3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del medesimo, il
commissario governativo o il concessionario subentrante provvede alla
interruzione dei termini di prescrizione.