Art. 14. Soggetti e oggetto degli scorpori 1. Le Societa' conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della fondazione o della societa' conferente, ovvero della societa' nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria, dei beni non strumentali, nonche' delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di conferimenti. La retrocessione e' effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18. 2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in societa' diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici. 3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della societa' fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): "Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione". - Per il titolo del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse. Il testo degli articoli 59 e 60 e' il seguente: "Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo: a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art. 23, comma 2; b) per ''societa' finanziarie'' si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' delle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; c) per ''societa' strumentali'' si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici". "Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e' composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla societa' finanziaria capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR".