Art. 14.
                  Soggetti e oggetto degli scorpori
  1.  Le  Societa' conferitarie  possono  procedere  a operazioni  di
scorporo,  mediante   scissione  o   retrocessione  a   favore  della
fondazione o  della societa' conferente, ovvero  della societa' nella
quale  la   fondazione  ha   conferito  in  tutto   o  in   parte  la
partecipazione  nella Societa'  bancaria conferitaria,  dei beni  non
strumentali, nonche'  delle partecipazioni non  strumentali, ricevuti
per effetto di conferimenti.  La retrocessione e' effettuata mediante
assegnazione, liquidazione, cessione diretta  o, per i beni immobili,
anche  mediante apporto  a favore  di Fondi  immobiliari, secondo  le
disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.
  2.  Ai fini  del comma  1, si  considerano non  strumentali i  beni
materiali  diversi   da  quelli   iscritti  nel  registro   dei  beni
ammortizzabili  di cui  all'articolo  16 del  decreto del  Presidente
della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 600, e le  partecipazioni in
societa' diverse da  quelle che, ai sensi dell'articolo  59 del testo
unico delle  leggi in  materia bancaria  e creditizia,  approvato con
decreto  legislativo 1  settembre 1993,  n. 385,  esercitano, in  via
esclusiva  o prevalente,  attivita'  che  hanno carattere  ausiliario
dell'attivita' delle societa' del gruppo bancario di cui all'articolo
60 del medesimo testo unico,  comprese quelle di gestione di immobili
e di servizi anche informatici.
  3. Se  le partecipazioni previste  al comma 1 sono  state annullate
per effetto di operazioni di  fusione o di scissione, le disposizioni
del  presente articolo  si applicano  con riferimento  ai beni  della
societa'   fusa   o   incorporata   ovvero   con   riferimento   alle
partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.
 
           Note all'art. 14:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del decreto del
          Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.    600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi):
            "Art. 16   (Registro dei   beni ammortizzabili).    -  Le
          societa',  gli enti e gli imprenditori commerciali,  di cui
          al  primo  comma  dell'art.    13,  devono    compilare  il
          registro  dei    beni  ammortizzabili    entro  il  termine
          stabilito per la presentazione della dichiarazione.
            Nel registro   devono essere    indicati,  per    ciascun
          immobile    e  per ciascuno   dei     beni   iscritti    in
          pubblici  registri,    l'anno   di acquisizione,  il  costo
          originario,  le  rivalutazioni,  le svalutazioni, il  fondo
          di ammortamento  nella  misura  raggiunta al  termine   del
          periodo    d'imposta    precedente,  il  coefficiente    di
          ammortamento  effettivamente   praticato      nel   periodo
          d'imposta,   la     quota  annuale  di  ammortamento  e  le
          eliminazioni dal processo produttivo.
            Per    i beni   diversi da   quelli   indicati nel  comma
          precedente   le indicazioni ivi  richieste  possono  essere
          effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
          anno  di  acquisizione e coefficiente di ammortamento.  Per
          i    beni    gratuitamente    devolvibili    deve    essere
          distintamente  indicata la  quota  annua che  affluisce  al
          fondo  di ammortamento finanziario.
            Se le  quote annuali di  ammortamento sono inferiori alla
          meta'   di  quelle     risultanti  dall'applicazione    dei
          coefficienti  stabiliti    ai  sensi  del   secondo   comma
          dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.    597, il minor ammontare deve essere
          distintamente    indicato    nel    registro    dei    beni
          ammortizzabili.
            I      costi      di       manutenzione,     riparazione,
          ammodernamento   e trasformazione di  cui all'ultimo  comma
          del  detto    art.  68,    che  non  siano   immediatamente
          deducibili,  non  si    sommano al valore   dei beni cui si
          riferiscono ma sono iscritti in voci separate del  registro
          dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione".
            -  Per  il    titolo  del decreto legislativo 1 settembre
          1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse. Il    testo
          degli articoli 59 e 60 e' il seguente:
            "Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
            a)  il    controllo sussiste nei  casi previsti dall'art.
          2359, commi primo e secondo, del codice civile.
             Si applica l'art. 23, comma 2;
            b)  per   ''societa'   finanziarie''   si intendono    le
          societa'    che esercitano, in via esclusiva  o prevalente:
          l'attivita' di assunzione di   partecipazioni  aventi    le
          caratteristiche      indicate  dalla    Banca  d'Italia  in
          conformita' delle  delibere del CICR;   una o   piu'  delle
          attivita'  previste    dall'art.  1, comma 2,   lettera f),
          numeri da  2 a 12; altre attivita' finanziarie previste  ai
          sensi del numero 15 della medesima lettera;
            c)    per   ''societa'   strumentali''   si intendono  le
          societa'    che  esercitano,    in    via    esclusiva    o
          prevalente,   attivita'   che   hanno carattere  ausiliario
          dell'attivita'    delle  societa'   del   gruppo,  comprese
          quelle  di   gestione  di  immobili  e   di  servizi  anche
          informatici".
            "Art.  60  (Composizione). -  1.  Il  gruppo bancario  e'
          composto alternativamente:
            a)   dalla  banca italiana  capogruppo  e  dalle societa'
          bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
            b) dalla societa' finanziaria capogruppo e dalle societa'
          bancarie, finanziarie e  strumentali da questa controllate,
          quando  nell'ambito  del    gruppo  abbia    rilevanza   la
          componente bancaria,  secondo quanto stabilito dalla  Banca
          d'Italia,  in conformita'  delle deliberazioni del CICR".