Art. 15.
                          S c i s s i o n e
  1. Le  Societa' conferitarie possono procedere,  con le limitazioni
indicate   all'articolo  6,   comma  5,   alla  scissione,   prevista
dall'articolo 14, a favore  di societa' controllate dalla fondazione,
dalla  societa'  conferente  ovvero  dalla societa'  nella  quale  la
fondazione ha conferito  in tutto o in parte  la partecipazione nella
Societa' bancaria conferitaria.