Art. 15. S c i s s i o n e 1. Le Societa' conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di societa' controllate dalla fondazione, dalla societa' conferente ovvero dalla societa' nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria.