Art. 16.
                             Assegnazione
  1.  Le  Societa'  conferitarie deliberano  l'assegnazione  prevista
nell'articolo 14  con le  modalita' stabilite dall'articolo  2445 del
codice  civile,   previo  deposito  della  relazione   degli  esperti
predisposta  in  conformita'  con quella  disciplinata  dall'articolo
2501-quinquies del codice civile.  L'assegnazione alle fondazioni non
puo'  riguardare  partecipazioni  di  controllo in  enti  o  societa'
diversi da quelli operanti nei settori rilevanti.
  2. Il  patrimonio netto  delle Societa' conferitarie  che procedono
all'assegnazione prevista al comma 1  e' diminuito di un importo pari
al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo
stesso importo il  soggetto assegnatario imputa il valore  dei beni e
delle partecipazioni  assegnati in  diminuzione del  valore contabile
della partecipazione nella relativa Societa' conferitaria.
  3. Per la Societa' conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1
non da'  luogo a componenti  positive o  negative di reddito  ai fini
dell'imposta sul  reddito delle  persone giuridiche ne'  a componenti
positive  o  negative  della  base imponibile  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle  attivita' produttive;  non si applica  l'imposta sul
valore  aggiunto. La  diminuzione del  patrimonio netto  prevista dal
comma  2 non  concorre, in  ogni  caso, alla  formazione del  reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette.
  4.  Per  il  soggetto  assegnatario  i  beni  e  le  partecipazioni
assegnati ai sensi del comma 1  non danno luogo a componenti positive
o negative di reddito ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche ne' a componenti positive o negative della base imponibile
ai  fini  dell'imposta  regionale   sulle  attivita'  produttive.  Il
soggetto  assegnatario   subentra  nella  posizione   della  Societa'
conferitaria  in  ordine ai  beni  e  alle partecipazioni  assegnati,
facendo  risultare da  apposito prospetto  di riconciliazione  i dati
esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
  5. Per le assegnazioni previste al  comma 1 le imposte di registro,
ipotecarie  e  catastali  si  applicano  in  misura  fissa.  Ai  fini
dell'imposta comunale  sull'incremento di  valore degli  immobili, le
assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le
disposizioni  degli  articoli  3,  secondo  comma,  secondo  e  terzo
periodo,  e  6,  settimo  comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
  6. Le Societa' conferitarie  che non esercitano attivita' bancaria,
interamente possedute, direttamente  o indirettamente, da fondazioni,
possono realizzare l'assegnazione prevista  al comma 1 anche mediante
la propria liquidazione, con le modalita', gli effetti e nel rispetto
delle  condizioni  previsti  dai precedenti  commi.  Le  disposizioni
dell'articolo  44 del  TUIR  non si  applicano all'attribuzione  alla
fondazione della parte di patrimonio netto della societa' nella quale
la  fondazione, ai  sensi delle  leggi 30  luglio 1990,  n. 218  e 26
novembre  1993,  n. 489,  ha  conferito  la partecipazione  bancaria,
corrispondente al corrispettivo delle  cessioni poste in essere dalla
medesima societa' per realizzare  le condizioni previste all'articolo
12, comma  3, ovvero quelle di  cui all'articolo 2, comma  2, lettera
b), della direttiva del 18 novembre 1994.
 
           Note all'art. 16:
            -  Si    riporta il testo degli   articoli 2445 e 2501  -
          quinquies del codice civile:
            "Art. 2445 (Riduzione del capitale    esuberante).  -  La
          riduzione  del  capitale,  quanto risulta esuberante per il
          conseguimento dell'oggetto sociale,   puo'    aver    luogo
          sia    mediante   liberazione    dei  soci dall'obbligo dei
          versamenti  ancora    dovuti,  sia  mediante  rimborso  del
          capitale  ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e
          2412.
            L'avviso di convocazione dell'assemblea  deve indicare le
          ragioni e le modalita' della riduzione.  La riduzione  deve
          comunque  effettuarsi  con  modalita'  tali  che  le azioni
          proprie  eventualmente  possedute  dopo  la  riduzione  non
          eccedano la decima parte del capitale sociale.
            La deliberazione  puo' essere eseguita  soltanto dopo tre
          mesi  dal  giorno   della iscrizione   nel registro   delle
          imprese,  purche' entro questo  termine  nessun   creditore
          sociale  anteriore  all'iscrizione abbia fatto opposizione.
            Il     tribunale,    nonostante    l'opposizione,    puo'
          disporre  che  la riduzione abbia luogo, previa prestazione
          da parte della societa' di un'idonea garanzia".
            "Art.  2501-quinquies   (Relazione   degli   esperti).  -
          Uno    o    piu'  esperti    per ciascuna   societa' devono
          redigere una  relazione sulla congruita' del   rapporto  di
          cambio delle azioni  o delle  quote, che indichi:
            a)  il  metodo  o i metodi  seguiti per la determinazione
          del rapporto di  cambio  proposto  e  i  valori  risultanti
          dall'applicazione  di ciascuno di essi;
               b) le eventuali difficolta' di valutazione.
            La relazione   deve  contenere,    inoltre,  un    parere
          sull'adeguatezza  del  metodo  o  dei metodi seguiti per la
          determinazione del rapporto  di  cambio  e  sull'importanza
          relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
          del  valore    adottato.   L'esperto o   gli esperti   sono
          designati  dal  presidente  del  tribunale;   le   societa'
          partecipanti alla fusione possono richiedere  al presidente
          del  tribunale    del luogo in cui  ha   sede  la  societa'
          risultante  dalla   fusione    o   quella  incorporante  la
          nomina di uno o piu' esperti comuni.
            Ciascun  esperto  ha diritto   di ottenere dalle societa'
          partecipanti  alla  fusione  tutte  le  informazioni  e   i
          documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
            L'esperto    risponde dei   danni causati   alle societa'
          partecipanti alla fusione, ai   loro soci e  ai  terzi.  Si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile.
            La relazione, quanto alle societa'  quotate in borsa,  e'
          redatta da societa' di revisione".
            -  Il  testo dell'art. 3, secondo  comma, secondo e terzo
          periodo e dell'art. 6, settimo  comma, del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e'
          il seguente:
            "Art.  3  (Applicazione  dell'imposta  per    decorso del
          decennio). - 2.   Omissis. Nei casi  di  fusione  tra  piu'
          societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche
          del periodo  di tempo in cui gli immobili sono  appartenuti
          alle    societa'      fuse   o   incorporate.   La   stessa
          disposizione   si applica   in caso   di  scissione,    con
          riferimento    al  periodo  di  appartenenza  alla societa'
          scissa".
            "Art.  6  (Imponibile).  -  7.  Per   la   determinazione
          dell'incremento  di  valore      degli    immobili     gia'
          appartenenti   a  societa'   fuse  o incorporate,  alienati
          dalla  societa' risultante  dalla  fusione  o  incorporante
          o  a    questa appartenenti al compimento  del decennio, il
          valore   iniziale  e'   quello  degli    immobili    stessi
          alla    data dell'acquisto  da  parte delle  societa'  fuse
          o  incorporate    ovvero  quello  assunto    a  base  della
          precedente tassazione nei  confronti di tali  societa'.  La
          stessa  disposizione   si  applica  in  caso  di scissione,
          per   quanto riguarda  gli immobili gia'  appartenenti alla
          societa' scissa".
            -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   44   del   citato
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 917/1986:
            "Art. 44  (Utili da partecipazione in  societa' ed enti).
          -    1.  Non costituiscono   utili   le somme   e   i  beni
          ricevuti dai  soci  delle societa' soggette all'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche a titolo  di  ripartizione
          di  riserve  o  altri fondi   costituiti   con  sopraprezzi
          di  emissione   delle   azioni o  quote,  con interessi  di
          conguaglio versati  dai sottoscrittori di   nuove azioni  o
          quote,  con versamenti fatti dai  soci a fondo perduto o in
          conto capitale  e  con  saldi  di  rivalutazione  monetaria
          esenti  da  imposta; tuttavia le somme o il valore  normale
          dei  beni  ricevuti  riducono      il   costo   fiscalmente
          riconosciuto delle azioni o quote possedute.
            2.  In    caso di aumento   del capitale sociale mediante
          passaggio di riserve   o   altri   fondi   a   capitale  le
          azioni  gratuite  di  nuova emissione e  l'aumento gratuito
          del valore  nominale delle  azioni o quote gia' emesse  non
          costituiscono  utili  per  i  soci.    Tuttavia  se e nella
          misura  in cui  l'aumento  e'  avvenuto mediante  passaggio
          a capitale di riserve  o fondi diversi da  quelli  indicati
          nel  comma  1,  la  riduzione    del  capitale   esuberante
          successivamente  deliberata e' considerata    distribuzione
          di   utili;   la riduzione  si  imputa  con precedenza alla
          parte dell'aumento  complessivo di capitale  derivante  dai
          passaggi  a  capitale  di riserve o fondi diversi da quelli
          indicati nel comma  1, a  partire dal  meno recente,  ferme
          restando    le  norme  delle    leggi  in    materia     di
          rivalutazione  monetaria che  dispongono diversamente.
            3.  Le  somme  o il valore normale  dei beni ricevuti dai
          soci in caso di  recesso,    di  riduzione  del    capitale
          esuberante  o    di  liquidazione  anche  concorsuale della
          societa' ed enti costituiscono   utile  per  la  parte  che
          eccede il prezzo  pagato per l'acquisto o la sottoscrizione
          delle  azioni  o  quote annullate. Il credito di imposta di
          cui all'art.   14   spetta   limitatamente    alla    parte
          dell'utile   proporzionalmente corrispondente alle riserve,
          diverse da    quelle  indicate  nel  comma  1,  anche    se
          imputate   a  capitale. Resta  ferma  l'applicazione  delle
          ritenute  alla fonte  sulle riserve,  anche se  imputate  a
          capitale,  diverse   da   quelle indicate   nel   comma  1,
          attribuite  ai    soci    in  dipendenza   delle   predette
          operazioni.
            4.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  valgono,
          in  quanto applicabili, anche   per gli    utili  derivanti
          dalla    partecipazione  in  enti,  diversi dalle societa',
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche".
            - Per il titolo  della legge 30 luglio 1990, n.   218,  e
          della  legge  26  novembre 1993, n. 489, si veda nelle note
          alle premesse.
            - Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera b), della citata
          direttiva 18 novembre 1994, e' il seguente:
            "2. Entro cinque anni    dall'emanazione  della  presente
          direttiva    gli    enti    conferenti    procedono    alla
          diversificazione del proprio attivo in modo che:
              a) (omissis);
            b) non piu' del 50% del  proprio patrimonio sia investito
          in azioni della societa' conferitaria".