Art. 17.
                           Cessione diretta
  1. Le Societa' conferitarie deliberano la cessione diretta prevista
all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalita', gli
effetti e  nel rispetto  delle condizioni stabiliti  dall'articolo 16
per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la
cessione  diretta  e'  a  titolo oneroso  si  producono  gli  effetti
previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.