Art. 17. Cessione diretta 1. Le Societa' conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalita', gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta e' a titolo oneroso si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.