Art. 18. Apporto di beni immobili a fondi immobiliari 1. Le Societa' conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla fondazione o alla societa' conferente ovvero alla societa' nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria. 2. L'apporto previsto al comma 1 e' deliberato con le modalita' stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Societa' conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 3. L'apporto di cui al comma 1 e' consentito, in deroga alle disposioni che regolano i fondi immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del fondo immobiliare ed e' sottoposto all'autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformita' al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della societa' di gestione del fondo immobiliare che intende ricevere l'apporto.
Nota all'art. 18: - Per il testo dell'art. 2501-quinquies del codice civile, si veda in note all'art. 16.