Art. 18.
             Apporto di beni immobili a fondi immobiliari
  1.  Le Societa'  conferitarie possono  effettuare la  retrocessione
prevista all'articolo 14, comma 1,  mediante apporto di beni immobili
a favore di  fondi immobiliari e attribuzione  diretta delle relative
quote alla fondazione o alla societa' conferente ovvero alla societa'
nella  quale la  fondazione  ha  conferito in  tutto  o  in parte  la
partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria.
  2. L'apporto  previsto al  comma 1 e'  deliberato con  le modalita'
stabilite all'articolo 16  e produce gli effetti  contabili e fiscali
ivi  previsti  per  le  operazioni di  scorporo  realizzate  mediante
assegnazione. Il soggetto  al quale sono attribuite  le quote assume,
quale   valore  fiscale   delle  quote   ricevute,  l'ultimo   valore
fiscalmente   riconosciuto   delle  partecipazioni   nella   Societa'
conferitaria annullate,  facendo risultare  da apposito  prospetto di
riconciliazione i  dati esposti  in bilancio  e i  valori fiscalmente
riconosciuti.
  3.  L'apporto di  cui  al comma  1 e'  consentito,  in deroga  alle
disposioni che regolano i  fondi immobiliari, esclusivamente nei casi
contemplati   dal  presente   decreto,  deve   essere  previsto   nel
regolamento del fondo immobiliare ed e' sottoposto all'autorizzazione
dell'Autorita' di vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi
in conformita'  al disposto  dell'articolo 2501-quinquies  del codice
civile, deve  essere predisposta  anche per  conto della  societa' di
gestione del fondo immobiliare che intende ricevere l'apporto.
 
           Nota all'art. 18:
            -  Per  il  testo  dell'art.    2501-quinquies del codice
          civile, si veda in note all'art. 16.