Art. 19.
           Apporto di beni immobili da parte di fondazioni
  1. Le fondazioni, possono  sottoscrivere quote di fondi immobiliari
mediante apporto di beni immobili o  di diritti reali su immobili nel
termine previsto dall'articolo 12, comma 3.
  2. All'apporto  effettuato da fondazioni  ai sensi del comma  1, si
applica  il regime  indicato  all'articolo  18, commi  2  e 3,  fatta
eccezione per  i richiami agli adempimenti  contemplati nell'articolo
16, comma 1.  La fondazione assume, quale valore  fiscale delle quote
ricevute,  l'ultimo valore  fiscalmente  riconosciuto degli  immobili
apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione
i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.