Art. 19. Apporto di beni immobili da parte di fondazioni 1. Le fondazioni, possono sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3. 2. All'apporto effettuato da fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.