Art. 20. Permuta di beni immobili 1. La permuta, mediante la quale la fondazione acquisisce beni o titoli della Societa' bancaria conferitaria, attribuendo alla medesima societa' beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino gia' direttamente utilizzati dalla societa' stessa, e' soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la fondazione e la Societa' bancaria conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.