Art. 20.
                       Permuta di beni immobili
  1. La  permuta, mediante la  quale la fondazione acquisisce  beni o
titoli  della   Societa'  bancaria  conferitaria,   attribuendo  alla
medesima societa' beni  immobili o diritti reali  su immobili, sempre
che gli stessi risultino  gia' direttamente utilizzati dalla societa'
stessa, e' soggetta al regime indicato  all'articolo 16, commi 3 e 5.
Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  la
fondazione  e  la  Societa' bancaria  conferitaria  subentrano  nella
posizione  del  rispettivo  soggetto  permutante in  ordine  ai  beni
ricevuti  in  permuta, facendo  risultare  da  apposito prospetto  di
riconciliazione i  dati esposti  in bilancio  e i  valori fiscalmente
riconosciuti.