Art. 21.
             Valutazione dei beni e delle partecipazioni
  1. Le Societa' conferitarie possono imputare al patrimonio netto le
minusvalenze   derivanti  dalla   valutazione   dei   beni  e   delle
partecipazioni non  strumentali indicati  nell'articolo 14,  comma 2,
fino  a  concorrenza  dei  maggiori  valori  iscritti  nelle  proprie
scritture contabili a seguito dei conferimenti.
  2. I beni  e le partecipazioni oggetto di valutazione  ai sensi del
comma  1  conservano  il  valore  fiscalmente  riconosciuto  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle  persone giuridiche. Con riferimento a
detto valore, i  componenti positivi e negativi  di reddito, relativi
ai medesimi beni e  partecipazioni, continuano ad essere disciplinati
dalle  disposizioni del  TUIR. Se  i maggiori  valori iscritti  nelle
scritture  contabili   in  sede  di  conferimento   sono  fiscalmente
riconosciuti,  le  componenti negative  di  reddito  sono ammesse  in
deduzione,  nei  periodi   d'imposta  in  cui  se   ne  verificano  i
presupposti, anche se non imputate al conto economico.
  3. Le Societa'  conferitarie che procedono alla  valutazione di cui
al  comma   1  devono   far  risultare   da  apposito   prospetto  di
riconciliazione i  dati esposti  in bilancio  e i  valori fiscalmente
riconosciuti.