Art. 13. 
Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi 
  1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo  37,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  come  modificato  dal
decreto legislativo 28  dicembre  1998,  n.  490,  possono  adempiere
all'obbligo  di  dichiarazione  dei  redditi  presentando  l'apposita
dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4  e  dell'8
per mille dell'IRPEF: 
    a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello  cui  si
riferisce la  dichiarazione,  al  proprio  sostituto  d'imposta,  che
intende prestare l'assistenza fiscale; 
    b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello  cui  si
riferisce la dichiarazione, ad un CAF-  dipendenti,  unitamente  alla
documentazione  necessaria  all'effettuazione  delle  operazioni   di
controllo. 
  2. I contribuenti con contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
nell'anno di presentazione  della  dichiarazione,  possono  adempiere
agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto,
se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al  mese  di
luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno  dal
mese di giugno al mese di luglio, e purche' siano conosciuti  i  dati
del sostituto d'imposta che dovra' effettuare il conguaglio. 
  3. I possessori dei redditi  indicati  all'articolo  49,  comma  2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalita'  di
cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo a  condizione
che: 
    a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese  di  giugno
al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione; 
    b) siano conosciuti i dati del sostituto di  imposta  che  dovra'
effettuare il conguaglio. 
  4. I coniugi non legalmente  ed  effettivamente  separati,  non  in
possesso di redditi di  lavoro  autonomo  o  d'impresa  di  cui  agli
articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle  imposte  sui
redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi
con le modalita' di  cui  ai  commi  da  1  a  3,  anche  presentando
dichiarazione in forma congiunta, purche'  uno  dei  coniugi  sia  in
possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3. 
  5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi
ai sensi del presente articolo: 
    a)  i  soggetti   obbligati   a   presentare   la   dichiarazione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  la  dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e  la  dichiarazione
di sostituto d'imposta; 
    b) i titolari di particolari  tipologie  di  redditi  annualmente
individuati con il decreto direttoriale di approvazione  del  modello
di dichiarazione dei redditi. 
  6.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  ed  i  relativi  prospetti  di
liquidazione devono essere redatti  su  stampati  conformi  a  quelli
approvati con decreto del Dipartimento delle entrate.