Art. 16.
           Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti
  1.  I  CAF-dipendenti,  nell'ambito  delle  attivita' di assistenza
fiscale  di  cui  all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n.  241,  come modificato dall'articolo 1, del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, provvedono a:
    a)  comunicare  ai  sostituti  d'imposta,  entro  il 20 giugno di
ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;
    b)  consegnare  al  contribuente,  entro  il 20 giugno di ciascun
anno,  copia  della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo
prospetto di liquidazione;
    c) trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria,
entro  il  30 settembre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte
e,   entro   il   31   gennaio   dell'anno  successivo  a  quello  di
presentazione, le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14;
    d)  conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti
di  liquidazione  fino  al  31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione.
  2.  Per  le  dichiarazioni  integrative  di cui all'articolo 14, le
comunicazioni  e le consegne di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
sono effettuate entro il 15 novembre di ciascun anno.
  3.  Nel  prospetto  di  liquidazione, sottoscritto dal responsabile
dell'assistenza  fiscale,  oltre  agli  elementi  di  calcolo  ed  al
risultato  del  conguaglio  fiscale,  sono  evidenziate  le eventuali
variazioni  intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione
presentata  dal  contribuente  a  seguito  dei  controlli effettuati,
tenuto  conto  delle  risultanze della documentazione esibita e delle
disposizioni  che  disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le
detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.
  4.  Le  operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa
documentazione  e  di  consegna  ai  contribuenti delle dichiarazioni
elaborate  e  dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate
dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati.