Art. 16. Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'articolo 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, provvedono a: a) comunicare ai sostituti d'imposta, entro il 20 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni; b) consegnare al contribuente, entro il 20 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione, le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate entro il 15 novembre di ciascun anno. 3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. 4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati.