Art. 17.
         Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta
  1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro
il  15  gennaio  di  ogni  anno, di voler prestare assistenza fiscale
provvedono a:
    a)  controllare,  sulla  base  dei  dati ed elementi direttamente
desumibili   dalla   dichiarazione   presentata  dal  sostituito,  la
regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni
che   stabiliscono   limiti  alla  deducibilita'  degli  oneri,  alle
detrazioni ed ai crediti di imposta;
    b)  consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno,
copia  della  dichiarazione  elaborata  ed  il  relativo prospetto di
liquidazione;
    c)  trasmettere  all'Amministrazione  finanziaria,  entro  il  30
settembre  di  ciascun anno, le dichiarazioni elaborate ed i relativi
prospetti  di  liquidazione con le modalita' stabilite dal decreto di
approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta;
    d)  conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti
di  liquidazione  fino  al  31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione.
  2.  Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti puo' prestare
assistenza  fiscale  ai  propri sostituiti tramite il CAF stesso, che
opera con le modalita' stabilite all'articolo 16.