Art. 18. C o m p e n s i 1. Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, viene corrisposto in misura doppia per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta. 2. Non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14.