Art. 18. 
                           C o m p e n s i 
  1.  Ai  CAF-dipendenti  ed  ai  sostituti  il   compenso   di   cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998,  n.  490,  viene
corrisposto in misura doppia per l'elaborazione e la  predisposizione
delle dichiarazioni in forma congiunta. 
  2. Non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio  dello  Stato
per  la  predisposizione   e   l'elaborazione   delle   dichiarazioni
integrative di cui all'articolo 14.