Art. 19. Operazioni di conguaglio 1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. Se nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi. 2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. 3. Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni di cui all'articolo 14, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese. 4. Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali anticipate effettuano sulla prima rata erogata a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1, e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute. 5. L'importo della seconda o unica rata di acconto e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare. 6. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilita', l'importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro il mese di settembre.