Art. 19.
                      Operazioni di conguaglio
  1.  Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono
trattenute  sulla  retribuzione corrisposta nel mese di luglio e sono
versate  nel  termine  previsto  per  il versamento delle ritenute di
acconto del dichiarante relative allo stesso mese. Se nell'esecuzione
delle  operazioni  di conguaglio il sostituto d'imposta riscontra che
la  retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel mese di luglio
risulta  insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente
risultante  a  debito,  trattiene la parte residua dalle retribuzioni
corrisposte  nei  periodi  di  paga  immediatamente  successivi dello
stesso  periodo  d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il
differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
  2.  Le  somme  risultanti  a  credito  sono rimborsate mediante una
corrispondente  riduzione  delle  ritenute dovute dal dichiarante nel
mese  di  luglio,  ovvero  utilizzando,  se  necessario,  l'ammontare
complessivo  delle  ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso
che    anche   l'ammontare   complessivo   delle   ritenute   risulti
insufficiente  a  consentire  il  rimborso  delle  somme risultanti a
credito,  il  sostituto  rimborsa  gli importi residui operando sulle
ritenute   d'acconto   dei   mesi  successivi  dello  stesso  periodo
d'imposta.
  3.  Le  somme  risultanti  a  credito  dalle  dichiarazioni  di cui
all'articolo   14,   sono   rimborsate  mediante  una  corrispondente
riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre,
ovvero  utilizzando,  se  necessario,  l'ammontare  complessivo delle
ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.
  4.  Gli  enti  che  erogano pensioni con rate bimestrali anticipate
effettuano sulla prima rata erogata a partire dal mese di agosto o di
settembre  le  operazioni di cui al comma 1, e versano le imposte nei
termini previsti per il versamento delle ritenute.
  5.  L'importo  della  seconda o unica rata di acconto e' trattenuto
dalla  retribuzione  corrisposta  nel  mese  di  novembre;  ove  tale
retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli
interessi  previsti  per  il differimento dei pagamenti delle imposte
sui redditi, e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di
dicembre.  In  caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al
contribuente  l'ammontare  del  debito  residuo  che  lo  stesso deve
versare.
  6. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui
all'articolo  4,  comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989,
n.  154,  determinano,  sotto  la  propria responsabilita', l'importo
delle  somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di
dichiarazione  ovvero,  per  la  seconda o unica rata di acconto, con
apposita  comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro il
mese di settembre.