Art. 20.
                          Casi particolari
  1.  Qualora  prima  dell'effettuazione  o  del  completamento delle
operazioni  indicate  nell'articolo  19,  comma 1, sia intervenuta la
cessazione  del rapporto, l'aspettativa con assenza di retribuzione o
analoga  posizione, il sostituto d'imposta non effettua le operazioni
a  debito  e  comunica agli interessati di provvedere direttamente al
versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione presentata.
  2. Nei confronti dei contribuenti deceduti prima dell'effettuazione
delle  operazioni indicate nell'articolo 19, comma 1, il sostituto di
imposta  si  astiene  dall'effettuazione  delle suddette operazioni e
comunica  agli  eredi  che  le somme, risultanti dalla dichiarazione,
devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'articolo
65  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.