Art. 10
               (Verifiche e modelli di certificazione)
1.   Per   la   verifica   del   raggiungimento  degli  obiettivi  di
apprendimento  e degli standard di qualita' del servizio il Ministero
della  pubblica  istruzione  fissa  metodi e scadenze per rilevazioni
periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le
verifiche   sono   effettuate  dal  Centro  europeo  dell'educazione,
riformato  a  norma  dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
2.  Le  rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le
scuole  per  l'efficace  raggiungimento  degli  obiettivi  attraverso
l'attivazione  di  iniziative  nazionali  e  locali  di perequazione,
promozione,   supporto   e   monitoraggio,  anche  avvalendosi  degli
ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i
nuovi   modelli   per   le  certificazioni,  le  quali,  indicano  le
conoscenze,  le  competenze,  le  capacita'  acquisite  e  i  crediti
formativi  riconoscibili,  compresi quelli relativi alle discipline e
alle  attivita'  realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta
formativa   o   liberamente   scelte   dagli   alunni  e  debitamente
certificate.
 
          Nota all'art. 10:
            - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della legge
          15   marzo   1997,   n.  59,  "Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa":
            "10.   Nell'esercizio   dell'autonomia   organizzativa  e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte 1, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome".