Art. 10
(Verifiche e modelli di certificazione)
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e degli standard di qualita' del servizio il Ministero
della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni
periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le
verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione,
riformato a norma dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le
scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso
l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione,
promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli
ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i
nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le
conoscenze, le competenze, le capacita' acquisite e i crediti
formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e
alle attivita' realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta
formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente
certificate.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della legge
15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa":
"10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte 1, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome".