Art. 11
(Iniziative finalizzate all'innovazione)
1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale
per la qualita' dell'istruzione, di una o piu' istituzioni
scolastiche, di uno o piu' Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o piu', Regioni o
enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi
finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio,
progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare
possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la
loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i
processi di continuita' e orientamento. Riconosce altresi' progetti
di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche
riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi
dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare
con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti
a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere
definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli
studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere
riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per
l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate
anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi
203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni
nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di
corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi
decreti, le specificita' ordinamentali e organizzative delle scuole
riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 203 e seguenti
della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). (Omissis).
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di
soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il
soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi
l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in
attuazione di una intesa istituzionale di programma per la
definizione di un programma esecutivo di interventi di
interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di
programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e
gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli
adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi, 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il
contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052 / 88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) dei
comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.
205. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
approva le intese istituzionali di programma.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e
sentite le Commissioni parlamentari competenti che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera
le modalita' di approvazione dei contratti di programma,
dei patti territoriali e dei contratti di area e gli
eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle
aree depresse; puo' definire altresi' ulteriori tipologie
della contrattazione programmata disciplinandone le
modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di
verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie
destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE
determina le quote da riservare per i contratti di area e
per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita
dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della
relativa attuazione. Le predette somme, da iscrivere su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti,
che provvede ai relativi pagamenti in favore dei
beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico anche gli
importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a
titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo
di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate.
208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con
l'Unione europea, con deliberazione adottata su proposta
del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della
proposta: a) individua le aree situate nel territorio di
cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e
successive modificazioni, interessate da contratti d'area o
da patti territoriali, nelle quali sono concesse
agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in
attivita' produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse
attivita'. Le aree sono individuate in numero e in modo
tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero
territorio di cui all'obiettivo, tenendo conto della
rispondenza alle finalita' della dotazione
infrastrutturale; b) definisce le attivita' ammesse alla
incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di
evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e
infraregionali; c) determina le intensita' delle
agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati
con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e
comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle
imposte sui redditi e altresi' stabilisce, ove necessario,
le compensazioni anche parziali per le minori entrate
regionali; d) stabilisce le condizioni e le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed
in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle
agevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative
procedure in relazione alle caratteristiche degli
investimenti ammissibili; e) individua le amministrazioni
competenti a svolgere l'attivita' di istruttoria
tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di
monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e
dell'attivita' delle imprese per il periodo di fruizione
delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca
delle agevolazioni stesse.
209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il
comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come
modificato dall'art. 8 del decreto- legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere
del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo
delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le
modalita' del comma 207.
210. Per le iniziative produttive intraprese nei
territori di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e'
riconosciuto, per l'anno di inizio di attivita' e per i due
successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno,
al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito
di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni
dell'anno cui compete; il credito e' utilizzato per il
versamento della detta imposta e non puo' essere superiore,
per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse
iniziative e' concessa per i medesimi periodi di imposta la
riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive; la riduzione non puo' essere
superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno.
Per le iniziative produttive intraprese nelle aree
territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n.
2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno
di inizio di attivita' e per i cinque successivi.
211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano
ai soggetti che: a) avendo eta' inferiore a 32 anni
presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio
dell'attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b)
fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non
in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di
anzianita'; c) sono disoccupati ai sensi dell'art. 25,
comma 5. lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n.
223; d) sono portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) iniziano
un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica e della
promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di
cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della
raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel
campo del risanamento idrogeologico del territorio o,
comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della
progettazione e attuazione di interventi per la
riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri
storici per la produzione di beni ai quali e' assegnato il
marchio di qualita' ecologica di cui al Regolamento CEE n.
880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
212. Le disposizioni del comma 210 si applicano anche
alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai
sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende
coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che
tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i
requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta di
cui al comma 210 e' elevato a lire 7 milioni; l'importo non
utilizzato dai soggetti di cui al citato art. 5, e'
attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci
o, associati in quote proporzionali alla loro
partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non
gestite in forma societaria il credito di imposta e'
attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei
coniugi.
213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai
soggetti di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte
sui redditi ne' per i settori esclusi di cui alla
Comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96
/ C 68 / 06 e le agevolazioni ivi previste non sono
cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della
predetta Comunicazione.
214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del
presente articolo sono attuate a valere sulle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.
215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere
efficacia la disciplina prevista dall'art. 49, comma 3,
secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far
tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro
deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei
criteri di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49.
Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da
leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione
emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende
inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e' fatta salva
la possibilita' di mantenere, per il personale dirigente
gia' iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente
stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti
percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta
dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 34 della legge
n. 88 del 1989.
216. All'art. 14, comma 1, nella linea, della legge 27
febbraio 1985, n. 49, le parole: "le cooperative
appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono
sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le
piccole societa' cooperative, appartenenti al settore di
produzione e lavoro".
217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori
dotati dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a) della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono accedere ai
benefici della legge stessa. La partecipazione prevista
dall'art. 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49,
sara' commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al
capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.
218. Le societa' finanziarie costituite ai sensi
dell'art.16 della legge 27 febbraio 1985, n.49, per
svolgere attivita' di promozione delle finalita' della
legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia
dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative
di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 14 della legge 27
febbraio 1985, n.49, sono autorizzate a stipulare apposite
convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Alla remunerazione delle attivita'
svolte sulla base di dette convenzioni sono destinati, a
valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui
all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un
miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli
anni 1998 e 1999.
219. All'art. 17, comma 1, primo periodo, della legge 27
febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro
anni" e la parola: "speciale", sono soppresse.
220. Al comma 2 dell'art. 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le
seguenti: "anche con le modalita' previste dagli articoli 4
e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".
221. (Omissis).
222. Al fondo previsto dall'art. 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30
miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni 1996 e 1997.
223. Tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i
lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti
ad attivita' che il rispettivo ente di appartenenza intende
affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri
scopi istituzionali, nonche' i lavoratori gia' impegnati in
lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.
224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del
presente articolo e dall'art. 9-septies del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60 miliardi per
l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire
50 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60
miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilita' della gestione di cui all'art. 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti
capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire
100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti
iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire
50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a
carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo
7828".
- Si riporta il testo dell'art. 278, comma 5, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"5. Il Ministro puo' anche riconoscere con proprio
decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere
di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per
almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di
sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il
decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e
degli ordinamenti e le modalita' per il reperimento e
l'utilizzazione del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario".