Art. 8
(Definizione dei curricoli)
1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi
generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze
degli alunni;
c) le discipline e le attivita' costituenti la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli
comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilita' temporale per realizzare compensazioni
tra discipline e attivita' della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualita' del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il
riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi
finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a
distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione,
formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta
formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da
integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale
con la quota loro riservata che comprende le discipline e le
attivita' da esse liberamente scelte. Nella determinazione del
curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di
flessibilita' previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella
riservata alle scuole e' garantito il carattere unitario del sistema
di istruzione ed e' valorizzato il pluralismo culturale e
territoriale, nel rispetto delle diverse finalita' della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze
formative degli alunni concretamente rilevate, della necessita' di
garantire efficaci azioni di continuita' e di orientamento, delle
esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali,
dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli
studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilita' di
opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche
attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di
accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli
articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
puo' essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte
gia' effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle
famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 205 dei decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri decreti da
adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per
l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed
agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina
annualmente, con propria ordinanza, le modalita'
organizzative degli scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in
indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i
quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di
specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici
ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli
istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia
possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi
disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i
programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti
professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.
3. Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento
speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di
insegnamento, con il relativo quadro orario, sono
determinati con il decreto che provvede alla loro
istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con
proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita'
conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici.
5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato
e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la
definizione delle modalita' con le quali il personale
docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa
allo svolgimento di particolari attivita' formative da
realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente
articolo restano ferme le disposizioni vigenti".
- Si riporta il testo degli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell'art.
118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle
regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti
delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della
rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,
assicurando, il coordinamento con la programmazione di cui
alla lettera a):
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte
degli enti locali interessati, del territorio regionale in
ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative
all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal
secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di riordino delle
strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di
cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano
le funzioni relative ai conservatori di musica, alle
accademie di belle arti, agli istituti superiori per le
industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte
drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle
scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni). - 1.
Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono
attribuiti alle province, in relazione all'istruzione
secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri
gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni
concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete
delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso
delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni
scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative
all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi
compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali
scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita'
montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di
istruzione di propria competenza, esercitano, anche
d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative
relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e
professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di
istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la
coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale tra i
diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi,
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione
scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze e'
conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra
istituzioni della scuola materna e primaria, la cui
risoluzione e' conferita ai comuni".