Art. 8
                     (Definizione dei curricoli)
1.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  previo  parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari  sulle  linee e sugli indirizzi
generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo
16  aprile 1994, n. 297 sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
   a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli  obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze
   degli alunni;
c) le  discipline  e  le attivita' costituenti la quota nazionale dei
   curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario    obbligatorio   annuale   complessivo   dei   curricoli
   comprensivo  della  quota  nazionale  obbligatoria  e  della quota
   obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i  limiti  di flessibilita' temporale per realizzare compensazioni
   tra discipline e attivita' della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualita' del servizio;
g) gli  indirizzi  generali  circa  la  valutazione  degli alunni, il
   riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i  criteri  generali  per  l'organizzazione dei percorsi formativi
   finalizzati   all'educazione  permanente  degli  adulti,  anche  a
   distanza,   da   attuare  nel  sistema  integrato  di  istruzione,
   formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.
2.  Le  istituzioni  scolastiche  determinano, nel Piano dell'offerta
formativa  il  curricolo  obbligatorio per i propri alunni in modo da
integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale
con  la  quota  loro  riservata  che  comprende  le  discipline  e le
attivita'  da  esse  liberamente  scelte.  Nella  determinazione  del
curricolo   le   istituzioni   scolastiche  precisano  le  scelte  di
flessibilita' previste dal comma 1, lettera e).
3.  Nell'integrazione  tra  la quota nazionale del curricolo e quella
riservata  alle scuole e' garantito il carattere unitario del sistema
di   istruzione   ed   e'   valorizzato  il  pluralismo  culturale  e
territoriale,  nel  rispetto  delle  diverse  finalita'  della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze
formative  degli  alunni  concretamente rilevate, della necessita' di
garantire  efficaci  azioni  di  continuita' e di orientamento, delle
esigenze  e  delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali,
dai  contesti  sociali,  culturali  ed economici del territorio. Agli
studenti  e  alle  famiglie  possono  essere  offerte possibilita' di
opzione.
5.  Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche
attraverso  una  integrazione  tra  sistemi  formativi  sulla base di
accordi  con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli
articoli  138  e  139  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
puo' essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6.  L'adozione  di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte
gia' effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle
famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.
 
          Note all'art. 8:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  205   dei   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
            "Art.  205  (Regolamenti).  -  1.  Con  propri decreti da
          adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi
          3 e 4, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro
          della  pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per
          l'esecuzione delle disposizioni relative agli  scrutini  ed
          agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina
          annualmente,    con   propria   ordinanza,   le   modalita'
          organizzative degli scrutini ed esami stessi.
            2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi,  secondo  la
          procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
          relativo quadro  orario,  e  l'eventuale  articolazione  in
          indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i
          quali  essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di
          specializzazione di durata annuale negli  istituti  tecnici
          ad  indirizzo  agrario  e di corsi di perfezionamento negli
          istituti tecnici ad indirizzo industriale,  sempreche'  sia
          possibile  far  fronte  alla  relativa  spesa  con  i fondi
          disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con  decreto
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono definiti i
          programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti
          professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.
            3. Per  gli  istituti  aventi  finalita'  ed  ordinamento
          speciali   gli  indirizzi,  le  sezioni  e  le  materie  di
          insegnamento,  con  il   relativo   quadro   orario,   sono
          determinati   con   il   decreto  che  provvede  alla  loro
          istituzione.
            4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce,  con
          proprio  decreto,  la  validita'  dei  titoli  di maturita'
          conseguiti negli istituti  professionali  che  non  abbiano
          analogo indirizzo negli istituti tecnici.
            5.  Con  uno  o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la
          procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,   sono  dettate  norme  per  il  funzionamento  dei
          convitti nazionali, degli educandati femminili dello  Stato
          e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la
          definizione  delle  modalita'  con  le  quali  il personale
          docente delle scuole e  degli  istituti  annessi  partecipa
          allo  svolgimento  di  particolari  attivita'  formative da
          realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.
            6. Fino all'emanazione delle norme  di  cui  al  presente
          articolo restano ferme le disposizioni vigenti".
            -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  138 e 139 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
            "Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell'art.
          118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate  alle
          regioni le seguenti funzioni amministrative:
             a)  la  programmazione  dell'offerta formativa integrata
          tra istruzione e formazione professionale;
             b) la programmazione, sul piano  regionale,  nei  limiti
          delle  disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della
          rete  scolastica,  sulla  base   dei   piani   provinciali,
          assicurando,  il coordinamento con la programmazione di cui
          alla lettera a):
             c) la suddivisione,  sulla  base  anche  delle  proposte
          degli  enti locali interessati, del territorio regionale in
          ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
             d) la determinazione del calendario scolastico;
             e) i contributi alle scuole non statali;
             f) le iniziative e le attivita' di  promozione  relative
          all'ambito delle funzioni conferite.
            2.  La  delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal
          secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data
          di entrata in vigore  del  regolamento  di  riordino  delle
          strutture  dell'amministrazione  centrale  e periferica, di
          cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.  59.
            3. Le deleghe di cui al presente articolo non  riguardano
          le  funzioni  relative  ai  conservatori  di  musica,  alle
          accademie di belle arti, agli  istituti  superiori  per  le
          industrie   artistiche,   all'accademia   nazionale  d'arte
          drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche'  alle
          scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.
            Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni). - 1.
          Salvo  quanto  previsto  dall'art. 137 del presente decreto
          legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono
          attribuiti  alle  province,  in  relazione   all'istruzione
          secondaria  superiore, e ai comuni, in relazione agli altri
          gradi  inferiori  di  scuola,  i  compiti  e  le   funzioni
          concernenti:
             a)   l'istituzione,  l'aggregazione,  la  fusione  e  la
          soppressione di scuole in  attuazione  degli  strumenti  di
          programmazione;
             b)  la  redazione dei piani di organizzazione della rete
          delle istituzioni scolastiche;
             c) i servizi di supporto organizzativo del  servizio  di
          istruzione  per  gli alunni con handicap o in situazione di
          svantaggio;
             d) il piano di utilizzazione  degli  edifici  e  di  uso
          delle    attrezzature,    d'intesa   con   le   istituzioni
          scolastiche;
             e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
             f) le iniziative e le attivita' di  promozione  relative
          all'ambito delle funzioni conferite;
             g)  la  costituzione,  i  controlli  e la vigilanza, ivi
          compreso   lo   scioglimento,   sugli   organi   collegiali
          scolastici a livello territoriale.
            2.  I  comuni,  anche  in collaborazione con le comunita'
          montane e le province, ciascuno in relazione  ai  gradi  di
          istruzione   di   propria   competenza,  esercitano,  anche
          d'intesa  con  le   istituzioni   scolastiche,   iniziative
          relative a:
             a) educazione degli adulti;
             b)  interventi  integrati  di  orientamento scolastico e
          professionale;
             c) azioni tese a  realizzare  le  pari  opportunita'  di
          istruzione;
             d)  azioni  di supporto tese a promuovere e sostenere la
          coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale tra  i
          diversi gradi e ordini di scuola;
             e) interventi perequativi,
             f) interventi integrati di prevenzione della dispersione
          scolastica e di educazione alla salute.
            3.   La   risoluzione  dei  conflitti  di  competenze  e'
          conferita alle province, ad  eccezione  dei  conflitti  tra
          istituzioni   della  scuola  materna  e  primaria,  la  cui
          risoluzione e' conferita ai comuni".