Art. 9
(Ampliamento dell'offerta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra
loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che
tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realta' locali. I predetti ampliamenti consistono in
ogni iniziativa coerente con le proprie finalita', in favore dei
propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse
dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli
adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere
arricchiti con discipline e attivita' facoltative che, per la
realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni
scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli
Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a
convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o
locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla
base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e
strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati.
Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere
fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro,
debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le
istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della
personalizzazione dei percorsi didattici, che puo' implicare una loro
variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attivita' in favore degli adulti possono essere
promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate
ai genitori degli alunni.