Art. 18
                        Disposizioni generali

  1.  La  Repubblica  tutela  il diritto di ogni cittadino chiamato a
ricoprire  cariche  pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
ad  espletare  il  mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle
risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei
modi e nei limiti previsti dalla legge.
  2.  Il  presente  capo  disciplina il regime delle aspettative, dei
permessi  e  delle indennita' degli amministratori degli enti locali.
Per  amministratori  si  intendono  i sindaci, anche metropolitani, i
presidenti   delle   province,   i   consiglieri   dei  comuni  anche
metropolitani  e delle province, i componenti delle giunte comunali e
provinciali,  i  presidenti  dei  consigli  comunali e provinciali, i
presidenti,  i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i
componenti  degli  organi  delle  unioni di comuni e dei consorzi fra
enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.
  3.  Per  gli  amministratori  degli Istituti autonomi case popolari
(IACP)  comunque  denominati  e  finche'  previsti,  la  regione puo'
adeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle
aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di
cui  al presente capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le
regioni  possono  a  richiesta  collocare  i  presidenti,  e  i  vice
presidenti  ove  previsti,  in  aspettativa  non  retribuita ai sensi
dell'articolo  22,  con  oneri  previdenziali  a  carico degli stessi
Istituti.  I  componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti
Istituti  possono  parimenti  richiedere di usufruire dei permessi di
cui all'articolo 24, commi 3 e 4.