Art. 22
                             Aspettative
  1.  Gli  amministratori locali di cui all'articolo 18, comma 2, che
siano  lavoratori  dipendenti possono essere collocati a richiesta in
aspettativa  non  retribuita per tutto il periodo di espletamento del
mandato.  Il  periodo  di  aspettativa  e'  considerato come servizio
effettivamente  prestato,  nonche'  come legittimo impedimento per il
compimento del periodo di prova.