Art. 15. 
                      (Commissario giudiziale). 
1. Il commissario giudiziale e',  per  quanto  attiene  all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 
2. In caso  di  nomina  di  tre  commissari  giudiziali,  gli  stessi
deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata  da  almeno
due di essi. 
3. Si applicano  al  commissario  giudiziale  le  disposizioni  degli
articoli  37,  38,  primo  e  secondo  comma,  e   39   della   legge
fallimentare, salvo quanto previsto dagli artieoli 39, eomma 1, e' 47
del presente decreto. 
 
           Nota all'art. 15: 
            - Si riporta il testo degli articoli 37, 38, commi 1 e  2
          , 39 del R.D. n. 267/1942: 
            "Art. 37 (Revoca dei curatore). - Il  tribunale  puo'  in
          ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta
          del  comitato  dei  creditori  o  d'ufficio,  revocare   il
          curatore. 
            Il tribunale provvede con decreto, sentiti il 
          curatore ed il pubblico ministero". 
            "Art. 38 (Responsabilita' del curatore).  -  Il  curatore
          deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio.
          Egli deve  tenere  un  registro,  preventivamente  vidimato
          senza spese dal giudice delegato, e  annotarvi  giorno  per
          giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. 
            Durante il fallimento l'azione di  responsabilita  contro
          il curatore revocato e' proposta dal nuovo curatore, 
          prcvia autorizzazione del giudice delegato". 
            "Art. 39 (Compenso del curatore).  -  Il  compenso  e  le
          spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si  chiude
          con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore  con
          decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su  relazione
          del  giudice  delegato,  secondo  le  norme  stabilite  con
          decreto del Ministro per la grazia e giustizia. 
            La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione
          del rendiconto  e,  se  del  caso,  dopo  l'esecuzione  del
          concordato. E' in facolta' del tribunale  di  accordare  al
          curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. 
            Nessun compenso, oltre quello  liquidato  dal  tribunale,
          puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per  rimborso  di
          spese. Le  promesse  e  i  pagamenti  fatti  contro  questo
          divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione  di
          cio' che e' stato pagato, indipendentemente  dall'esercizio
          dell'azione penale, se vi e' luogo".