Art. 17.
        (Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale).
1.  Contro  gli  atti  di  amministrazione del eommissario giudiziale
chiunque   vi  abbia  interesse  puo'  proporre  reclamo  al  giudice
delegato, che decide con decreto motivato.
2.  Il  decreto del giudice delegato e' impugnabile nei modi indicati
dall'articolo 14, comma 2.