Art. 17. (Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale). 1. Contro gli atti di amministrazione del eommissario giudiziale chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo al giudice delegato, che decide con decreto motivato. 2. Il decreto del giudice delegato e' impugnabile nei modi indicati dall'articolo 14, comma 2.