Art. 38
                       Documento di sicurezza
  Qualora  i  lavori  di  manutenzione,  riparazione e trasformazione
siano eseguiti da piu' imprese, l'armatore o il comandante della nave
designa l'impresa capo-commessa.
  2. Il titolare dell'impresa capo-commessa  nomina  il  responsabile
tecnico  dei  lavori  a bordo ed elabora il documento di sicurezza di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 dei 1994 e  succes-
sive modifiche, contenente anche:
a)   l'individuazione   delle  fasi  di  lavoro  e  delle  principali
attrezzature utilizzate, e delle imprese che eseguono i lavori;
b) l'indicazione del tecnico responsabile dei lavori a bordo;
c) la localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni  fase
ed ambiente di lavoro;
d)  le  fasi nelle quali si puo' verificare la presenza contemporanea
di un numero consistente di lavoratori che svolgono  lavorazioni  di-
verse in uno stesso ambiente;
e)  la  descrizione  delle misure di sicurezza e di igiene per le di-
verse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a  quelle  svolte
in  ambienti  nei  quali  siano  prevedibili  situazioni  di maggiore
rischio;
f) l'indicazione delle misure da mettere in atto per la  prevenzione,
la  lotta  contro  l'incendio,  per  la gestione dell'emergenza e del
pronto soccorso.
  3.  Il  titolare  dell'impresa  capo-commessa  consegna  copia  del
documento  di  cui  al  comma 2 alle imprese che operano a bordo, che
hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso  contenute  ed  a
informare  i  lavoratori  del  suo  contenuto  prima  dell'inizio dei
lavori.
  4. Gli obblighi relativi ai rischi specifici propri  dell'attivita'
delle singole imprese fanno capo alle imprese stesse.
  5.  Il  titolare  dell'impresa capo-commessa e' tenuto a conservare
copia del documento e degli eventuali aggiornamenti presso  i  propri
uffici  e  a  bordo,  nonche'  a  consegnarne  copia all'Autorita' ed
all'Azienda unita' sanitaria locale competente.
 
          Nota all'art. 38:
          - Per il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  19
          settembre 1994, n. 626, vedi note all'art. 4.