Art. 39
          Accesso alla nave, posti di lavoro e di passaggio
  1.  Il  datore  di  lavoro, tenendo conto del numero dei lavoratori
presenti a bordo e delle operazioni in corso, provvede affinche':
a) siano messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso  di
emergenza,    oltre  allo  scalandrone in dotazione della nave, altre
passerelle di adeguata robustezza e sicurezza, poste in banchina,  in
zone sgombre per facilitare il transito delle persone;
b)  le  vie  di  fuga  dai  vari  locali siano segnalate con apposite
"frecce"  fluorescenti,  ed  illuminate  con  impianto  di  luce   di
emergenza.