Art. 40 Parapetti dei bacini galleggianti 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) i bacini galleggianti siano provvisti di piani percorribili di sommita' di parapetto normale su tutti i lati verso il vuoto; b) il parapetto verso l'interno del bacino sia abbattibile per consentire le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in entrata o in uscita; c) le scale fisse, a gradini, poste all'interno dei bacini, siano, altresi', fornite di parapetto.