Art. 41 Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) le opere provvisionali, installate sui galleggianti, siano solidali con il galleggiante stesso, su cui devono essere previste apposite sedi di ancoraggio e adeguati tiranti; b) i ponteggi, facenti parte delle opere provvisionali del galleggiante, siano protetti su tutti i lati da robusto parapetto ed idoneo fermapiede.