Art. 43
       Impianti elettrici all'interno dei bacini galleggianti
  1.  Il  datore  di  lavoro  provvede  che  ogni impianto elettrico,
posizionato  sulla  platea  del   bacino   galleggiante,   necessario
all'esecuzione  dei lavori, sia a tensione di sicurezza non superiore
a 50 V o munito di idonea protezione differenziale.