Art. 45 Illuminazione di emergenza 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) l'impianto di illuminazione di emergenza per transito con esodo sia indipendente dall'impianto di normale illuminazione della nave e sia adeguato a garantire l'esodo in sicurezza dei lavoratori, assicurando l'individuazione delle vie di emergenza e delle uscite di sicurezza; b) l'alimentazione dell'impianto di emergenza sia effettuata tramite linee dedicate ed indipendenti, tali da garantire la normale energia di distribuzione dello stabilimento e, in caso di emergenza, un'alternativa; c) le lampade dell'impianto di illuminazione di emergenza siano tenute sempre accese.