Art. 49 Lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili 1. Il datore di lavoro deve impedire che i lavoratori effettuino lavori all'interno di cisterne, casse nafta, depositi di combustibile o di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini, o altri locali interni, comunque pericolosi, delle navi, delle macchine o delle apparecchiature, se prima non si sia provveduto alla degasificazione degli ambienti ed alla loro aerazione, se necessario anche forzata. 2. Quando debbono effettuarsi eccezionalmente sopralluoghi o lavori di breve durata in cisterne di petroliere od in grandi depositi con accesso dall'alto, se la presenza di gas, vapori nocivi e temperature molto elevate non possono evitarsi con sufficiente sicurezza, il datore di lavoro deve munirsi dei nulla osta dell'Autorita' marittima di cui all'articolo 46 e deve, comunque, provvedere affinche': a) i lavoratori siano muniti di cintura di sicurezza, e, ove necessario, di idonei apparecchi atti a consentire la normale respirazione; e che essi siano assistiti da un operaio presso l'accesso dei predetti locali, pronto ad intervenire in caso di necessita'; b) le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione coi suddetti locali siano chiusi e bloccati, i tratti di tubazione eventualmente liberi siano intercettati mediante flange cieche o mezzi equivalenti e che sia applicato sui dispositivi di chiusura o di isolamento un avviso con l'indicazione del divieto di manovra.