Art. 51 Operazioni di pitturazione a spruzzo (airless) 1. Il datore di lavoro, per le operazioni di pitturazione a spruzzo di tipo airless, che nel corso della lavorazione e nella successiva fase di essiccazione possono produrre atmosfere tossiche od esplosioni, deve provvedere a: a) togliere nella zona di lavoro e negli ambienti comunicanti tutto quanto possa innescare incendi od esplosioni; b) interrompere l'alimentazione elettrica, ad esclusione delle utenze antideflagranti; c) rimuovere gli oggetti metallici, che cadendo possono provocare scintille; d) verificare che nessuno porti con se' fiammiferi, accendini, chiavi, coltelli ed ogni altro elemento che cadendo o sfregando possa provocare scintille; e) segnalare con idonei cartelli la zona interessata alla pitturazione; f) ventilare l'ambiente con estrattori, di idonea portata e di tipo "a sicurezza", che garantiscano l'allontanamento dei vapori di solventi; g) preparare e miscelare pitture nello stesso ambiente di lavoro, purche' idoneo, controllato e ventilato ai sensi della lettera f); h) disporre che nei locali interessati non si svolgano altre lavorazioni, i) predisporre un impianto elettrico di illuminazione del tipo "a sicurezza"; l) disporre che i contenitori di pittura e di solvente, non usati, siano chiusi e separati da fonti di calore, compresi i raggi del sole; m) munirsi di pittura in quantita' necessaria al tipo di lavoro; n) conservare, al termine dei lavori, ogni quantita' residua di pittura o solvente in recipienti ermeticamente chiusi, con l'indicazione in ordine al contenuto; o) non far effettuare, a fine pitturazione, alcun'altra lavorazione, se non dopo una valutazione ambientale eseguita dall'organo tecnico in ordine alla situazione dell'ambiente di lavoro; p) effettuare la pitturazione delle parti esterne della nave con modalita' tali da evitare interferenze con altre eventuali lavorazioni, o in orari differiti; q) dotare il personale addetto alla pitturazione di indumenti antistatici, scarpe con suola senza chiodatura e prive di rifiniture metalliche, respiratore isolante a presa d'aria esterna o maschera a filtro in modo che il sistema di areazione in funzione garantisca una concentrazione di ossigeno non inferiore al 17%. 2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate in condizioni meteorologiche idonee secondo le prescrizioni dettate dall'Autorita' sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente.