Art. 52
                     Operazioni di coibentazione
  1.  Il  datore  di lavoro non deve consentire, sia in fase di nuove
applicazioni sia in fase di ripristino  di  coibentazioni,  l'uso  di
materiali  contenenti  amianto,  ne'  aria  compressa  per pulizie di
qualunque tipo nel corso o alla fine dei lavori di coibentazione.
  2. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) il materiale costituito  da  fibre  minerali  artificiali  (MMMF),
quali  fibra  di  vetro, lana di vetro e di roccia, fibre ceramiche o
altro, che si puo' presentare sotto forma di materassini, di cordolo,
di coppella preformata, di foglio, di pannello,  ed  altro,  non  sia
accumulato  nei  locali  di  lavoro  in  quantita' superiore a quella
necessaria per la lavorazione e protetto in idonee condizioni;
b) nelle operazioni di taglio, sagomatura e adeguamento  dimensionale
dei materiale di cui alla lettera a), per la successiva applicazione,
in  caso di formazione di polveri di qualunque specie, siano adottate
misure volte a  impedire  o  ridurre  lo  sviluppo  e  la  diffusione
nell'ambiente di lavoro delle polveri derivanti;
c) i locali di lavoro siano puliti mediante aspiratori a fine turno e
non   contemporaneamente   all'applicazione   o   installazione   dei
materiali;
d) i locali in cui  sono  eseguite  operazioni  di  coibentazione  di
consistente  entita'  e durata o interventi con materiali che possano
disperdere fibre siano isolati dai locali in cui  si  eseguono  altre
lavorazioni;
e)  le operazioni di taglio ed incollaggio di pannelli in poliuretano
e l'applicazione di schiume poliuretaniche  siano  effettuate  usando
idonei  sistemi  di  aspirazione  alla  fonte,  e  gli  addetti  alla
lavorazione siano dotati di  tute  monouso  e  idonei  respiratori  a
filtro.