Art. 11
                (L'ufficio territoriale del governo)

  1.  Le  prefetture  sono  trasformate  in  uffici  territoriali del
governo.
  2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni
di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal
presente   decreto   e,  in  generale,  sono  titolari  di  tutte  le
attribuzioni   dell'amministrazione   periferica   dello   Stato  non
espressamente  conferite  ad  altri  uffici.  Sono in ogni caso fatte
salve  le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome.
  3.  Il  prefetto  preposto all'ufficio territoriale del governo nel
capoluogo  della  regione assume anche le funzioni di commissario del
governo.
  4.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n.400, si provvede alla specificazione
dei  compiti  e  delle  responsabilita' dell'ufficio territoriale del
governo,  al  riordino,  nell'ambito  dell'ufficio  territoriale  del
governo,  dei  compiti  degli uffici periferici delle amministrazioni
diverse  da  quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito
dell'ufficio  territoriale  del  governo,  delle  relative strutture,
garantendo  la  concentrazione  dei  servizi  comuni e delle funzioni
strumentali     da     esercitarsi     unitariamente,     assicurando
un'articolazione  organizzativa  e  funzionale  atta a valorizzare le
specificita'  professionali, con particolare riguardo alle competenze
di  tipo  tecnico.  Il regolamento disciplina inoltre le modalita' di
svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del
governo  di  funzioni  e compiti di amministrazione periferica la cui
competenza   ecceda  l'ambito  provinciale.  Il  regolamento  prevede
altresi'  il  mantenimento  dei ruoli di provenienza per il personale
delle  strutture  periferiche trasferite all'ufficio territoriale dei
governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai
suddetti   ruoli,   nonche'  la  dipendenza  funzionale  dell'ufficio
territoriale  del  governo  o  di  sue articolazione dai ministeri di
settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
  5.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non si applicano alle
amministrazioni  periferiche  degli  affari  esteri, della giustizia,
della  difesa,  del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione,
dei  beni  e delle attivita' culturali; non si applicano inoltre agli
uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo
ad  agenzie.  Il  titolare  dell'ufficio  territoriale del governo e'
coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta
dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare
dell'ufficio  territoriale  di governo nel capoluogo della regione e'
coadiuvato  da  una conferenza permanente composta dai rappresentanti
delle strutture periferiche regionali dello Stato.

          Nota all'art. 11:
            -  Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400
          del 1988 si veda in nota all'art. 8.
 
          Nota all'art. 11:
            - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.  400
          del 1988 si veda in nota all'art. 8.