Art. 3
                           Classificazione

  1.  Ai  fini  della presente sezione gli elaboratori accessibili in
rete impiegati nel trattamento dei dati personali sono distinti in:
a) elaboratori  accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti
   non disponibili al pubblico;
b) elaboratori  accessibili  mediante  una  rete di telecomunicazioni
   disponibili al pubblico.