Art. 4
        Codici identificativi e protezione degli elaboratori

  1.  Nel  caso  di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui
all'articolo 3, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 devono essere
adottate le seguenti misure:
a) a   ciascun  utente  o  incaricato  del  trattamento  deve  essere
   attribuito  un codice identificativo personale per l'utilizzazione
   dell'elaboratore;  uno  stesso  codice,  fatta  eccezione  per gli
   amministratori  di  sistema relativamente ai sistemi operativi che
   prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non puo',
   neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
b) i  codici  identificativi  personali  devono  essere  assegnati  e
   gestiti  in  modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di
   perdita  della qualita' che consentiva l'accesso all'elaboratore o
   di  mancato  utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei
   mesi;
c) gli  elaboratori  devono  essere  protetti  contro  il  rischio di
   intrusione ad opera di programmi di cui all'art. 615-quinquies del
   codice  penale,  mediante  idonei  programmi,  la cui efficacia ed
   aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1, lettere a) e b), non si
applicano  ai  trattamenti dei dati personali di cui e' consentita la
diffusione.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  615-quinquies del
          codice penale:
            "Art. 615-quinquies (Diffusione di   programmi diretti  a
          danneggiare  o  interrompere  un  sistema  informatico).  -
          Chiunque  diffonde,  comunica  o  consegna   un   programma
          informatico  da  lui stesso o da altri redatto, avente  per
          scopo  o  per  effetto il  danneggiamento  di un    sistema
          informatico o telematico, dei dati  o dei programmi in esso
          contenuti  o   ad esso   pertinenti, ovvero  l'interruzione
          totale  o parziale,  o l'alterazione del suo funzionamento,
          e' punito con la reclusione sino a due anni e con la  multa
          sino a lire venti milioni".