Art. 7
              Reimpiego dei supporti di memorizzazione

  1.  Nel  caso  di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24
della  legge  effettuato  con  gli strumenti di cui all'articolo 3, i
supporti   gia'   utilizzati   per   il  trattamento  possono  essere
riutilizzati  qualora  le  informazioni precedentemente contenute non
siano  tecnicamente  in  alcun  modo  recuperabili, altrimenti devono
essere distrutti.