Art. 15 Funzioni del Ministero dell'ambiente 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalita' con le quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonche' i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita' industriati che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 mangio 1988, n. 175, e successive modifiche. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero della sanita', al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dell'interno, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; il decreto e' emanato di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento. 3. Il Ministero dell'ambiente: a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui all'articolo 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le informazioni utili perche' lo Stato membro possa applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione; b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nell'allegato VI, parte 1, e comunica, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte II; c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8. 4. Il Ministero dell'ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse Finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la banca dati suoli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza. 5. Il Ministero dell'ambiente, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, puo' avvalersi anche della segreteria tecnica gia' ivi istituita presso il Servizio inquinamento atmosferico e acustico e per le industrie a rischio. 6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione delle norme tecniche di attuazione previste dal presente decreto, puo' convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, una conferenza di servizi con la partecipazione, a fini esclusivamente consultivi di un rappresentante per ciascuno degli organi tecnici previsti all'articolo 17, di due rappresentanti delle associazioni degli industriali nominati dal Ministro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un rappresentante delle associazioni ambientali di interesse nazionale riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Note all'art. 15: - L'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (per titolo si veda nelle note alle premesse), cosi' recita: "Art. 12 (Funzioni d'indirizzo). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attivita' industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonche' le modalita' con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. 2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1 saranno emanati nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato accordo tra i Ministri concertanti, a richiesta motivata di uno o piu' di questi, e, comunque, a seguito dell'inutile decorso del termine suddetto, all'emanazione dei decreti provvedera' il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate: a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' connesse all'applicazione del presente decreto; b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonche' per la valutazione dell'effi'caci'a e dello stato di applicazione delle stesse; c) indica le modalita' di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6; d) individua le aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali puo' richiedersi la notifica ai sensi dell'art. 4, comma 2, nonche' la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area; e) indica eventualmente le quantita' di sostanze di cui all'allegato IV, nonche' le modalita' di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione". - L'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", e' il seguente: "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale. 2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento". - La direttiva 91/692/CEE e pubblicata su G.U.C.E. n. L. 377 del 31 dicembre 1991. - L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' il seguente: "Art. 14 - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta. 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". - L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e' il seguente: "Art. 13 - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento".