Art. 16 
                       (Funzioni d'indirizzo) 
 
  1. Su proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato sono adottati atti di indirizzo e coordinamento ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  al  fine  di
stabilire criteri uniformi: 
    a) per l'individuazione dell'effetto domino di  cui  all'articolo
12; 
    b) per l'individuazione delle aree ad elevata  concentrazione  di
cui all'articolo 13; 
    c) relativi alle misure di controllo di cui all'articolo 25; 
    d)  diretti  alla  semplificazione   e   allo   snellimento   dei
procedimenti  per  l'elaborazione   dei   provvedimenti   discendenti
dall'istruttoria tecnica di cui all'articolo 21. 
 
              Nota all art. 16:
              -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 15 marzo
          1997,   n.   59,   recante:   "Delega  al  Governo  per  il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa".
              "Art.  8.  -  1.  Gli atti di indirizzo e coordinamento
          delle   funzioni  amministrative  regionali,  gli  atti  di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata.
              2.  Qualora  nel termine di quarantacinque giorni dalla
          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli
          atti  di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della Commissione
          parlamentare  per le questioni regionali da esprimere entro
          trenta giorni dalla richiesta.
              3.  In  caso  di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
          provvedere  senza  l'osservanza  delle  procedure di cui ai
          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono
          sottoposti  all'esame  degli  organi  di cui ai commi 1 e 2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri  e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi.
              4.  Gli  atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
          coordinamento  tecnico,  nonche'  le direttive adottate con
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sono trasmessi
          alle competenti Commissioni parlamentari.
              5.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
              a) l'art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382;
              b)  l'art.  4, secondo comma, del D.P.R 24 luglio 1977,
          n.  616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente
          alle  parole da: "nonche' la funzione di indirizzo" fino a:
          "n.  382"  e  alle  parole  "e  con  la Comunita' economica
          europea",  nonche'  il  terzo  comma del medesimo articolo,
          limitatamente   alle   parole:  "impartisce  direttive  per
          l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  delegate alle
          regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
              c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  limitatamente  alle  parole:  "gli atti di
          indirizzo  e  coordinamento  dell'attivita'  amministrativa
          delle   regioni   e,   nel   rispetto   delle  disposizioni
          statutarie,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano";
              d)  l'articolo  13, comma 1, lettera e), della legge 23
          agosto  1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per
          quanto   concerne   le  funzioni  statali  di  indirizzo  e
          coordinamento";
              e)  l'articolo  1, comma 1, lettera hh), della legge 12
          gennaio 1991, n. 13.
              6.  E'  soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
          primo  comma  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1970, n.
          281".