Art. 17 (Organi tecnici) 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilita' dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. 2. L'ISPESL armonizza il procedimento di omologazione degli impianti, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597, in cui sono presenti le sostanze dell'allegato 1, parte I e II, con le norme tecniche del presente decreto in materia di sicurezza.
Nota all'art. 17 - La legge 12 agosto 1982, n. 597, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro".