Art. 17 
                          (Organi tecnici) 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  i  ministeri
competenti si avvalgono, in  relazione  alle  specifiche  competenze,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
(ISPESL), dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS)  e  del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF)  i  quali,  nell'ambito  delle
ordinarie disponibilita' dei  propri  bilanci,  possono  elaborare  e
promuovere anche programmi di formazione  in  materia  di  rischi  di
incidenti rilevanti. 
  2.  L'ISPESL  armonizza  il  procedimento  di  omologazione   degli
impianti, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597,  in  cui  sono
presenti le sostanze dell'allegato 1, parte I  e  II,  con  le  norme
tecniche del presente decreto in materia di sicurezza. 
 
              Nota all'art. 17
              -  La  legge 12 agosto 1982, n. 597, reca: "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
          1982,   n.   390,   recante   disciplina   delle   funzioni
          prevenzionali  ed omologative delle unita' sanitarie locali
          e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro".