Art. 18
                      Competenze della Regione

  1.  La  regione  disciplina,  ai sensi dell'articolo 72 del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  l'esercizio delle competenze
amministrative  in  materia  di  incidenti  rilevanti.  A tal fine la
regione:
    a)individua  le  autorita'  competenti  titolari  delle  funzioni
amministrative   e  dei  provvedimenti  discendenti  dall'istruttoria
tecnica  e  stabilisce  le  modalita'  per  l'adozione  degli stessi,
prevedendo  la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il
procedimento di valutazione di impatto ambientale;
    b)  definisce  le modalita' per il coordinamento dei soggetti che
procedono  all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA
con  quelle del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e
degli  altri  organismi  tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonche',
nel  rispetto  di  quanto  previsto all'articolo 25, le modalita' per
l'esercizio della vigilanza e del controllo;
    c)  definisce  le  procedure  per  l'adozione degli interventi di
salvaguardia   dell'ambiente  e  del  territorio  in  relazione  alla
presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
 
              Note all'art. 18:
              -  Per  quanto  concerne  l'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo
          1998, n. 112, si veda in nota all'art. 12.
              -  Per  quanto  concerne l'art. 20 del D.P.R. 29 luglio
          1982, n. 577, si veda nelle note all'art. 6.