Art. 19 
(Composizione  e  funzionamento  del  Comitato  tecnico  regionale  o
                           interregionale) 
 
  1. Fino all'emanazione da parte delle regioni della  disciplina  di
cui  all'articolo  18,  il  comitato  tecnico   regionale,   di   cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n.577, provvede a svolgere le istruttorie per gli  stabilimenti
soggetti alla  presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  ai  sensi
dell'articolo  8  e  a  formulare  le  relative  conclusioni  con  le
modalita' previste all'articolo 21. 
  2. Ai Fini dell'espletamento dei compiti previsti dal  comma  1  il
Comitato e' integrato, nei limiti delle risorse Finanziarie  previste
dalla legislazione vigente, dal comandante provinciale dei Vigili del
fuoco competente per territorio, ove non sia gia' componente, nonche'
da  soggetti  dotati  di  specifica   competenza   nel   settore   e,
precisamente: 
    a) due rappresentanti dell'Agenzia regionale  per  la  protezione
dell'Ambiente territorialmente competente, ove costituita; 
    b) due rappresentanti  del  dipartimento  periferico  dell'ISPESL
territorialmente competente; 
    c) un rappresentante della regione territorialmente competente; 
    d) un rappresentante della provincia territorialmente competente; 
    e) un rappresentante del comune territorialmente competente. 
  3. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente. 
  4. Il Comitato e' costituito validamente con la  presenza  dei  due
terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 
  5. Il Comitato puo' avvalersi del supporto  tecnico-scientifico  di
enti e istituzioni pubbliche competenti. 
 
              Nota all'art. 19:
              -  Per  quanto  concerne l'art. 20 del D.P.R. 29 luglio
          1982, n. 577, si veda nelle note all'art. 6.