Art. 19 (Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale) 1. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all'articolo 18, il comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e a formulare le relative conclusioni con le modalita' previste all'articolo 21. 2. Ai Fini dell'espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il Comitato e' integrato, nei limiti delle risorse Finanziarie previste dalla legislazione vigente, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, ove non sia gia' componente, nonche' da soggetti dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente: a) due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente territorialmente competente, ove costituita; b) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL territorialmente competente; c) un rappresentante della regione territorialmente competente; d) un rappresentante della provincia territorialmente competente; e) un rappresentante del comune territorialmente competente. 3. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente. 4. Il Comitato e' costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 5. Il Comitato puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.
Nota all'art. 19: - Per quanto concerne l'art. 20 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si veda nelle note all'art. 6.