Art. 3.

  1.  I  diplomi,  certificati  e  altri  titoli  di  medico chirurgo
specialista, comuni a tutti gli Stati membri, rilasciati ai cittadini
degli  Stati  membri da altri Stati membri conformemente all'articolo
20  ed  elencati nell'allegato B, sono riconosciuti in Italia con gli
stessi   effetti   dei   diplomi,  certificati  ed  altri  titoli  di
specializzazione  rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di
medico chirurgo specialista, dipendente o libero-professionista.
  2.  I  titoli  di  cui al comma l e le denominazioni corrispondenti
sono indicate nell'allegato B.
  3.  L'elenco  di  cui  all'allegato B e' modificato con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in conformita' alle modifiche
definite in sede comunitaria.